Art. 55
Diritto di ricorso
In vigore dal 17 ott 2023
Diritto di ricorso
1. Le piattaforme d’asta dispongono di procedimenti extragiudiziali per l’esame dei ricorsi di:
a)
soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, in particolare soggetti la cui domanda di ammissione alle aste è stata respinta;
b)
soggetti la cui domanda di ammissione alle aste è stata revocata o sospesa;
c)
soggetti ammessi alle aste.
2. Gli Stati membri in cui il mercato regolamentato designato come piattaforma d’asta comune o piattaforma d’asta indipendente, o il relativo gestore, sono soggetti a vigilanza provvedono affinché le decisioni adottate nell’ambito del procedimento extragiudiziale di cui al paragrafo 1 siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale di cui all’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente i tribunali o i competenti organi amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
Storico versioni
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