Art. 56

Rettifica degli errori

In vigore dal 17 ott 2023
Rettifica degli errori 1.   Gli eventuali errori commessi nel trasferimento di pagamenti o quote, o nelle garanzie o nei depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento, sono comunicati al sistema di compensazione o al sistema di regolamento non appena siano noti. 2.   Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento adotta tutte le misure necessarie per rettificare gli errori di cui al paragrafo 1 che gli siano comunicati o di cui venga a conoscenza con qualsiasi mezzo. 3.   Chiunque tragga beneficio da un errore di cui al paragrafo 1 che non possa essere rettificato a norma del paragrafo 2 a causa di diritti di terzi acquirenti in buona fede, e che fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’errore ma non lo abbia comunicato al sistema di compensazione o al sistema di regolamento, è tenuto a risarcire il danno causato.
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