Art. 34

Obbligo di segnalare le operazioni

In vigore dal 17 ott 2023
Obbligo di segnalare le operazioni 1.   La piattaforma d’asta comunica all’autorità nazionale competente designata a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e all’ESMA i dettagli completi ed esatti di ogni operazione eseguita sulla piattaforma d’asta che sfoci nel trasferimento di quote di emissioni agli aggiudicatari. 2.   Le segnalazioni delle operazioni sono effettuate il più rapidamente possibile e al più tardi alla chiusura del giorno d’apertura successivo all’operazione. 3.   La piattaforma d’asta è responsabile della completezza, dell’esattezza e della tempestiva trasmissione delle segnalazioni. Le eventuali informazioni sulle operazioni che non sono incluse nelle segnalazioni e che non sono a disposizione della piattaforma d’asta le sono trasmesse dagli offerenti e dai responsabili del collocamento. Qualora vi siano errori o omissioni nella segnalazione delle operazioni, la piattaforma d’asta che effettua la segnalazione corregge le informazioni e trasmette all’autorità nazionale competente la segnalazione corretta. 4.   La segnalazione delle operazioni include in particolare: a) la denominazione delle quote o dei derivati delle quote; b) il volume di quote acquistato; c) le date e gli orari di esecuzione dell’operazione; d) i prezzi dell’operazione; e) l’identità degli aggiudicatari; f) se del caso, l’identità dei clienti per conto dei quali è stata eseguita l’operazione. Se l’aggiudicatario è una persona giuridica, la piattaforma d’asta, nel segnalarne l’elemento di identificazione, utilizza l’identificativo della persona giuridica di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (25). La segnalazione è effettuata usando gli standard e i formati relativi ai dati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione e include tutti i dettagli pertinenti di cui all’allegato I del medesimo regolamento.
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