Art. 35

Versamento da parte degli aggiudicatari e trasferimento dei proventi agli Stati membri

In vigore dal 17 ott 2023
Versamento da parte degli aggiudicatari e trasferimento dei proventi agli Stati membri 1.   Gli aggiudicatari o i loro aventi causa, nonché gli intermediari che agiscono per loro conto, pagano l’importo dovuto, comunicato a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), per le quote aggiudicate e comunicate a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), trasferendo o disponendo il trasferimento dell’importo stesso mediante il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sul conto bancario designato del responsabile del collocamento, sotto forma di fondi disponibili al più tardi all’atto della consegna delle quote sul conto designato dell’offerente o sul conto di deposito designato del suo avente causa nel registro dell’Unione. 2.   La piattaforma d’asta, ivi compresi i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, trasferisce ai responsabili del collocamento che hanno venduto all’asta le quote in questione gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa a seguito della vendita all’asta delle quote di cui agli . 3.   I pagamenti destinati ai responsabili del collocamento sono effettuati in euro ovvero nella valuta dello Stato membro designante se quest’ultimo non appartiene all’eurozona, a discrezione dello Stato membro di cui trattasi e a prescindere dalla valuta in cui sono effettuati i pagamenti dagli offerenti, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta in questione. 4.   Il tasso di cambio è quello pubblicato subito dopo la fine del periodo d’offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma d’asta interessata.
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