Art. 36

Conseguenze del mancato pagamento o dei ritardi di pagamento

In vigore dal 17 ott 2023
Conseguenze del mancato pagamento o dei ritardi di pagamento 1.   Le quote comunicate agli aggiudicatari a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), sono consegnate ai medesimi o ai loro aventi causa solo quando l’intero importo dovuto comunicato loro a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), è versato al responsabile del collocamento ai sensi dell’, paragrafo 1. 2.   Gli aggiudicatari o i loro aventi causa che non rispettino interamente gli obblighi prescritti dal paragrafo 1 entro il termine comunicato loro a norma dell’, paragrafo 3, lettera d), si considerano morosi. 3.   Agli aggiudicatari morosi possono essere applicati uno o entrambi i seguenti oneri: a) interessi di mora per ciascun giorno a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento a norma dell’, paragrafo 3, lettera d), fino alla data in cui il pagamento stesso è effettuato, al tasso d’interesse stabilito nel contratto di designazione della piattaforma, calcolati su base giornaliera; b) una penale devoluta al responsabile del collocamento, previa deduzione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento. 4.   Se l’aggiudicatario è moroso e non effettua il pagamento si applica inoltre una delle seguenti opzioni: a) la controparte centrale prende in consegna le quote ed effettua il versamento dell’importo dovuto al responsabile del collocamento; b) l’agenzia di regolamento si avvale della garanzia prestata dall’offerente per effettuare il versamento dell’importo dovuto al responsabile del collocamento. 5.   In caso di mancato regolamento, le quote sono messe in vendita nelle due aste successive in programma sulla piattaforma interessata.
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Conseguenze del mancato pagamento o dei ritardi di pagamento (Art. 36 Regolamento (UE) 2023/2830) — Testo vigente | Portale Normativo