Art. 52

Annuncio e notifica dei risultati delle aste

In vigore dal 17 ott 2023
Annuncio e notifica dei risultati delle aste 1.   La piattaforma d’asta annuncia i risultati di ogni asta da essa svolta. L’annuncio contiene almeno le seguenti informazioni: a) il volume delle quote messe all’asta; b) il prezzo di aggiudicazione dell’asta in euro; c) il volume totale delle offerte presentate; d) il numero totale di offerenti e il numero di aggiudicatari; e) in caso di annullamento dell’asta, le aste alle quali sarà trasferito il volume di quote; f) i proventi complessivi della vendita all’asta; g) la ripartizione dei proventi tra gli Stati membri e i fondi di cui all’, nel caso della piattaforma d’asta comune. 2.   La piattaforma d’asta annuncia i risultati di ogni asta non appena sia ragionevolmente possibile. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono annunciate non oltre cinque minuti dopo la chiusura del periodo d’offerta, mentre le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), sono annunciate non oltre 15 minuti dopo la chiusura del periodo d’offerta. 3.   Contemporaneamente all’annuncio delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la piattaforma d’asta notifica a ciascun aggiudicatario quanto segue: a) il numero totale di quote che devono essergli assegnate; b) quali delle sue eventuali offerte a pari prezzo sono state selezionate con metodo casuale; c) il pagamento da effettuare in euro ovvero nella valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a scelta dell’offerente, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione; d) la data entro la quale occorre effettuare il pagamento, in fondi disponibili, nel conto bancario designato del responsabile del collocamento. 4.   Se la valuta scelta dall’offerente non è l’euro, la piattaforma d’asta comunica all’aggiudicatario il tasso di cambio di cui all’, paragrafo 4, utilizzato per calcolare l’importo dovuto nella valuta scelta dallo stesso aggiudicatario. 5.   La piattaforma comunica al pertinente sistema di compensazione o di regolamento ad essa collegato le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 3.
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