Art. 50
Norme di condotta per soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi
In vigore dal 17 ott 2023
Norme di condotta per soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi
1. Il presente articolo si applica:
a)
ai soggetti ammessi a presentare offerte ai sensi dell’, paragrafo 2;
b)
alle imprese di investimento e agli enti creditizi; di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c).
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti nei loro rapporti con i clienti:
a)
accettano istruzioni dai clienti a condizioni analoghe;
b)
si rifiutano di presentare offerte per conto di un cliente se hanno motivi ragionevoli di sospettare riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali di recepimento degli della direttiva (UE) 2015/849;
c)
possono rifiutarsi di presentare offerte per conto di un cliente se possono ragionevolmente sospettare che il cliente stesso non è in grado di pagare le quote per le quali presenta l’offerta;
d)
concludono accordi scritti con i clienti, evitando di imporre condizioni o restrizioni inique ai clienti interessati e prevedendo tutte le condizioni riguardanti i servizi offerti, in particolare il pagamento e la consegna delle quote;
e)
possono richiedere che i loro clienti depositino una somma a titolo di acconto per le quote;
f)
non possono limitare indebitamente il numero di offerte che il cliente può presentare;
g)
non possono escludere o limitare la facoltà dei clienti di avvalersi dei servizi di altri soggetti legittimati a presentare offerte per loro conto nelle aste a norma dell’, paragrafo 1, lettere da b) a e), e dell’, paragrafo 2;
h)
prestano debita attenzione agli interessi dei propri clienti;
i)
trattano i clienti correttamente e senza discriminazioni;
j)
assicurano la disponibilità di adeguati sistemi e procedimenti interni per il trattamento delle domande dei clienti che li incaricano di operare come agenti nelle aste e per l’efficiente partecipazione alle aste, con particolare riguardo alla presentazione delle offerte per conto dei clienti, alla ricezione di pagamenti e garanzie dai clienti e al trasferimento delle quote ai clienti;
k)
impediscono il trasferimento di informazioni riservate dal settore aziendale incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei clienti al settore aziendale incaricato di preparare e presentare offerte per proprio conto o incaricato di operare per proprio conto nel mercato secondario;
l)
conservano le informazioni ricevute o prodotte nello svolgimento del loro incarico di intermediari per la gestione di offerte per conto di clienti per cinque anni a partire dalla data in cui le informazioni stesse sono state ricevute o prodotte.
L’importo del deposito di cui al primo comma, lettera e), è calcolato in modo equo e ragionevole ed è stabilito negli accordi di cui alla lettera d) di tale comma. Dopo la conclusione dell’asta, la parte del deposito che non sia utilizzata per il pagamento delle quote deve essere restituita al cliente entro un congruo termine indicato negli accordi di cui al primo comma, lettera d).
3. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti quando presentano offerte per conto proprio o per conto di clienti:
a)
forniscono le eventuali informazioni richieste dalla piattaforma d’asta sulla quale sono ammessi a presentare offerte;
b)
operano con integrità, competenza, prudenza e diligenza.
4. Le autorità nazionali competenti designate in conformità del regolamento (UE) n. 596/2014 e della direttiva (UE) 2015/849 dagli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono ad autorizzare tali soggetti ad esercitare le attività contemplate dallo stesso paragrafo, nonché a monitorare e far rispettare le norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso il trattamento delle denunce presentate per violazione di tali norme.
5. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4 rilasciano l’autorizzazione ai soggetti di cui al paragrafo 1 solo se soddisfano le condizioni seguenti:
a)
godono di buona reputazione e vantano un’esperienza sufficiente per garantire l’osservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3;
b)
hanno messo in atto le verifiche e i procedimenti necessari per gestire i conflitti di interesse e servire al meglio gli interessi dei loro clienti;
c)
rispettano gli obblighi della direttiva (UE) 2015/849;
d)
rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie in base alla natura dei servizi di intermediazione offerti e del livello di complessità che caratterizza i clienti in base alle loro attività di investimento e di commercio, nonché in base alla valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attività criminose.
6. Le autorità competenti nazionali degli Stati membri in cui sono autorizzati i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a monitorare e far rispettare le condizioni stabilite al paragrafo 5. Lo Stato membro procura che:
a)
le sue autorità nazionali competenti dispongano di poteri di indagine e possano applicare sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;
b)
sia predisposto un procedimento per il trattamento delle denunce e la revoca dell’autorizzazione in caso di inadempimento degli obblighi inerenti alla stessa;
c)
le sue autorità nazionali competenti possano revocare l’autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 5 ai soggetti autorizzati che abbiano violato, gravemente e sistematicamente, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
7. I clienti dei soggetti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 4 per inosservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento di tali denunce.
8. I soggetti di cui al paragrafo 1 sono autorizzati, senza dover adempiere ulteriori prescrizioni giuridiche o amministrative degli Stati membri, a fornire servizi di intermediazione ai clienti di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettera a).
Storico versioni
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