Art. 49

Norme di condotta commerciale e altre disposizioni contrattuali

In vigore dal 17 ott 2023
Norme di condotta commerciale e altre disposizioni contrattuali Le piattaforme d’asta possono prendere altri provvedimenti, direttamente o indirettamente, in base alle loro norme di condotta commerciale o a disposizioni contrattuali, nei confronti degli offerenti ammessi alle aste, purché tali provvedimenti non contrastino con gli articoli da 44 a 48, né pregiudichino l’applicazione degli stessi.
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Norme di condotta commerciale e altre disposizioni contrattuali (Art. 49 Regolamento (UE) 2023/2830) — Testo vigente | Portale Normativo