Art. 37
Trasferimento delle quote messe all’asta
In vigore dal 17 ott 2023
Trasferimento delle quote messe all’asta
Le quote messe all’asta dalla piattaforma sono trasferite dal registro dell’Unione a un conto designato del registro dell’Unione tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell’inizio del periodo d’offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all’esito dell’asta, secondo quanto disposto dagli atti delegati adottati in applicazione dell’, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
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