Art. 37 · Trasferimento delle quote messe all’asta

Art. 37

Trasferimento delle quote messe all’asta

In vigore dal 17 ott 2023
Trasferimento delle quote messe all’asta Le quote messe all’asta dalla piattaforma sono trasferite dal registro dell’Unione a un conto designato del registro dell’Unione tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell’inizio del periodo d’offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all’esito dell’asta, secondo quanto disposto dagli atti delegati adottati in applicazione dell’, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
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