Art. 32 · Requisiti per la designazione dei responsabili del collocamento

Art. 32

Requisiti per la designazione dei responsabili del collocamento

In vigore dal 17 ott 2023
Requisiti per la designazione dei responsabili del collocamento 1.   Quando designano i responsabili del collocamento gli Stati membri tengono conto in che misura i candidati: a) presentano un rischio di conflitto d’interessi o abuso di mercato sulla base dei seguenti elementi: i) l’attività da essi svolta nel mercato secondario; ii) le procedure interne da essi messe in atto per attenuare il rischio di conflitti d’interessi o abusi di mercato; b) sono in grado di svolgere tempestivamente i compiti di responsabile del collocamento ai più elevati livelli di professionalità e di qualità. 2.   La designazione del responsabile del collocamento è subordinata alla conclusione degli accordi di cui all’, paragrafo 2, tra il responsabile del collocamento e la piattaforma interessata.
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