Art. 32
Requisiti per la designazione dei responsabili del collocamento
In vigore dal 17 ott 2023
Requisiti per la designazione dei responsabili del collocamento
1. Quando designano i responsabili del collocamento gli Stati membri tengono conto in che misura i candidati:
a)
presentano un rischio di conflitto d’interessi o abuso di mercato sulla base dei seguenti elementi:
i)
l’attività da essi svolta nel mercato secondario;
ii)
le procedure interne da essi messe in atto per attenuare il rischio di conflitti d’interessi o abusi di mercato;
b)
sono in grado di svolgere tempestivamente i compiti di responsabile del collocamento ai più elevati livelli di professionalità e di qualità.
2. La designazione del responsabile del collocamento è subordinata alla conclusione degli accordi di cui all’, paragrafo 2, tra il responsabile del collocamento e la piattaforma interessata.
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