Art. 20
Presentazione e trattamento delle domande di ammissione all’asta
In vigore dal 17 ott 2023
Presentazione e trattamento delle domande di ammissione all’asta
1. Prima di presentare la prima offerta direttamente su una piattaforma d’asta, i soggetti di cui all’, paragrafo 1 o 2, presentano alla piattaforma interessata una domanda di ammissione all’asta.
In deroga al primo comma, i membri o i partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta interessata che rispondono ai requisiti dell’, paragrafo 1, sono ammessi all’asta senza presentare la domanda alla piattaforma d’asta.
2. La domanda di ammissione all’asta di cui al paragrafo 1 è presentata trasmettendo alla piattaforma d’asta un modulo elettronico compilato. La piattaforma interessata fornisce il modulo elettronico e il relativo accesso via Internet e ne garantisce la funzionalità.
3. La domanda di ammissione all’asta è corredata della copia debitamente certificata di tutti i documenti giustificativi richiesti dalla piattaforma a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2. La piattaforma d’asta può accettare copie di documenti che non sono debitamente certificate qualora possa ragionevolmente presumere che si tratti di copie conformi degli originali. La domanda di ammissione all’asta comprende almeno gli elementi indicati nell’allegato I.
4. Su richiesta, la domanda di ammissione all’asta e tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili, per ispezione, alle autorità nazionali di polizia o giudiziarie di uno Stato membro che svolgano indagini ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera e), e a qualsiasi organo competente dell’Unione partecipante a indagini transfrontaliere.
5. Una piattaforma d’asta può negare l’ammissione alle sue aste qualora il richiedente rifiuti di compiere una qualsiasi delle seguenti operazioni:
a)
soddisfare la richiesta della piattaforma di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti o di comprovare le informazioni fornite;
b)
fornire spiegazioni orali in seguito alla convocazione, da parte della piattaforma, di rappresentanti del richiedente;
c)
consentire lo svolgimento di indagini o verifiche richieste dalla piattaforma, ad esempio visite sul posto o controlli casuali presso la sua sede;
d)
soddisfare le richieste di informazioni presentate dalla piattaforma d’asta al richiedente, ai clienti del richiedente o, se del caso, ai clienti dei clienti, in ottemperanza all’, paragrafo 3;
e)
soddisfare le richieste di informazioni presentate dalla piattaforma d’asta per verificare la conformità ai requisiti di cui all’, paragrafo 2.
6. La domanda di ammissione all’asta si considera ritirata se il richiedente non presenta le informazioni richieste dalla piattaforma entro un congruo termine di almeno cinque giorni d’apertura indicato nella richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 5, lettere a), d) o e), oppure se non collabora nei colloqui o nelle indagini o verifiche di cui al paragrafo 5, lettere b) e c).
7. Il richiedente non fornisce a una piattaforma d’asta informazioni false o fuorvianti. Il richiedente comunica in maniera esaustiva, trasparente e tempestiva alla piattaforma tutti i cambiamenti che intervengono nella sua situazione e che potrebbero avere ripercussioni sulla sua domanda di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma stessa o sull’avvenuta ammissione all’asta.
8. La piattaforma d’asta decide in merito alle domande presentate e comunica le sue decisioni ai richiedenti.
La piattaforma può:
a)
concedere l’ammissione incondizionata alle proprie aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, nonché eventuali proroghe o rinnovi;
b)
concedere l’ammissione condizionale alle proprie aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, subordinatamente all’adempimento, entro una data prestabilita, di alcune condizioni predeterminate adeguatamente verificate dalla piattaforma stessa;
c)
negare l’ammissione alle proprie aste.
Storico versioni
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