Art. 43

Spese relative al procedimento d’asta

In vigore dal 17 ott 2023
Spese relative al procedimento d’asta 1.   I costi dei servizi di cui all’, paragrafo 1, e all’, sono a carico degli offerenti e coperti dalle tariffe versate. Sono invece a carico dello Stato membro che mette all’asta le quote le spese inerenti agli accordi di cui all’, paragrafo 2, conclusi tra la piattaforma e il responsabile del collocamento per consentire a quest’ultimo di mettere all’asta le quote per conto dello Stato membro designante, ad esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o di regolamento collegati alla piattaforma. Le spese di cui al secondo comma sono dedotte dai proventi delle aste che devono essere versati ai responsabili del collocamento a norma dell’, paragrafi 2 e 3. 2.   Le modalità convenute nell’accordo sull’appalto congiunto di cui all’, paragrafo 5, primo comma, o nel contratto che designa la piattaforma d’asta a norma dell’, paragrafo 1, possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo imponendo agli Stati membri che abbiano notificato alla Commissione, a norma dell’, paragrafo 3, la decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’, paragrafo 1, ma che utilizzino successivamente la piattaforma d’asta comune, di versare alla piattaforma d’asta, ivi compresi i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, i costi dei servizi di cui all’, paragrafo 1, in relazione al volume di quote messe all’asta dallo Stato membro dalla data in cui esso inizia la messa all’asta tramite la piattaforma comune fino alla risoluzione o alla scadenza della designazione della piattaforma d’asta. Il primo comma si applica anche agli Stati membri che non hanno aderito all’azione comune di cui all’, paragrafo 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo sull’appalto congiunto di cui all’, paragrafo 5, primo comma. Il primo comma non si applica allo Stato membro che aderisce all’azione comune di cui all’, paragrafo 1, dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, o che fa uso della piattaforma d’asta comune per mettere all’asta la sua parte di quote in assenza dell’iscrizione di cui all’, paragrafo 6. 3.   Le spese a carico degli offerenti a norma del paragrafo 1 sono ridotte dell’importo delle spese sostenute dallo Stato membro a norma del paragrafo 2.
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