Art. 45

Vigilanza sui rapporti con gli offerenti

In vigore dal 17 ott 2023
Vigilanza sui rapporti con gli offerenti 1.   Una piattaforma d’asta vigila sul rapporto con gli offerenti provvedendo a: a) vagliare le offerte presentate nel corso di detto rapporto al fine di garantire che il comportamento degli offerenti corrisponda alle informazioni sui clienti cui dispone la piattaforma e al loro profilo commerciale e di rischio, compresa se del caso la fonte dei finanziamenti; b) mantenere in essere disposizioni sostanziali e procedurali per la regolare vigilanza sull’adempimento delle norme di condotta commerciale da parte dei soggetti ammessi all’asta ai sensi dell’, paragrafo 3, e dell’; c) vigilare sulle operazioni dei soggetti ammessi all’asta a norma dell’, paragrafo 3, e dell’, e delle persone politicamente esposte, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti che possono indicare l’esistenza di abusi di mercato. Quando vaglia le offerte a norma del primo comma, lettera a), la piattaforma d’asta dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d’essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa. 2.   Una piattaforma d’asta provvede all’aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detiene in merito a un offerente. A tal fine può: a) chiedere all’offerente informazioni, conformemente all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 5 e 7, al fine di monitorare il rapporto intercorrente con esso a decorrere dalla sua ammissione all’asta, per tutta la durata del rapporto e per un periodo di cinque anni dalla conclusione della sua ammissione all’asta; b) chiedere ai soggetti ammessi all’asta di ripresentare la domanda di ammissione a intervalli periodici; c) esigere che un offerente comunichi prontamente alla piattaforma d’asta eventuali modifiche delle informazioni comunicate conformemente all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 5 e 7. 3.   La piattaforma d’asta registra e conserva quanto segue: a) la domanda di ammissione all’asta presentata a norma dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 2, ed eventuali modifiche; b) le verifiche effettuate: i) durante il trattamento della domanda di ammissione all’asta presentata a norma degli ; ii) nel corso del vaglio e del monitoraggio del rapporto con l’offerente a norma del paragrafo 1, lettere a) e c); c) tutte le informazioni riguardanti l’offerta presentata da un dato offerente in un’asta, compresi l’eventuale ritiro o l’eventuale modifica dell’offerta medesima, a norma dell’, paragrafo 3, secondo comma, e dell’, paragrafo 4; d) tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle aste cui l’offerente ha partecipato. 4.   La piattaforma d’asta conserva le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l’intero periodo in cui l’offerente è ammesso alle sue aste e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l’offerente.
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