Art. 45 · Vigilanza sui rapporti con gli offerenti

Art. 45

Vigilanza sui rapporti con gli offerenti

In vigore dal 17 ott 2023
Vigilanza sui rapporti con gli offerenti 1.   Una piattaforma d’asta vigila sul rapporto con gli offerenti provvedendo a: a) vagliare le offerte presentate nel corso di detto rapporto al fine di garantire che il comportamento degli offerenti corrisponda alle informazioni sui clienti cui dispone la piattaforma e al loro profilo commerciale e di rischio, compresa se del caso la fonte dei finanziamenti; b) mantenere in essere disposizioni sostanziali e procedurali per la regolare vigilanza sull’adempimento delle norme di condotta commerciale da parte dei soggetti ammessi all’asta ai sensi dell’, paragrafo 3, e dell’; c) vigilare sulle operazioni dei soggetti ammessi all’asta a norma dell’, paragrafo 3, e dell’, e delle persone politicamente esposte, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti che possono indicare l’esistenza di abusi di mercato. Quando vaglia le offerte a norma del primo comma, lettera a), la piattaforma d’asta dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d’essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa. 2.   Una piattaforma d’asta provvede all’aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detiene in merito a un offerente. A tal fine può: a) chiedere all’offerente informazioni, conformemente all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 5 e 7, al fine di monitorare il rapporto intercorrente con esso a decorrere dalla sua ammissione all’asta, per tutta la durata del rapporto e per un periodo di cinque anni dalla conclusione della sua ammissione all’asta; b) chiedere ai soggetti ammessi all’asta di ripresentare la domanda di ammissione a intervalli periodici; c) esigere che un offerente comunichi prontamente alla piattaforma d’asta eventuali modifiche delle informazioni comunicate conformemente all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 5 e 7. 3.   La piattaforma d’asta registra e conserva quanto segue: a) la domanda di ammissione all’asta presentata a norma dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 2, ed eventuali modifiche; b) le verifiche effettuate: i) durante il trattamento della domanda di ammissione all’asta presentata a norma degli ; ii) nel corso del vaglio e del monitoraggio del rapporto con l’offerente a norma del paragrafo 1, lettere a) e c); c) tutte le informazioni riguardanti l’offerta presentata da un dato offerente in un’asta, compresi l’eventuale ritiro o l’eventuale modifica dell’offerta medesima, a norma dell’, paragrafo 3, secondo comma, e dell’, paragrafo 4; d) tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle aste cui l’offerente ha partecipato. 4.   La piattaforma d’asta conserva le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l’intero periodo in cui l’offerente è ammesso alle sue aste e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l’offerente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:2830:oj#art-45