Art. 14

Rettifiche ai calendari delle aste e al volume di quote da mettere all’asta

In vigore dal 17 ott 2023
Rettifiche ai calendari delle aste e al volume di quote da mettere all’asta 1.   Le determinazioni e pubblicazioni dei volumi annui delle quote da mettere all’asta, nonché dei periodi d’offerta, della distribuzione di quote, delle date d’asta, dei prodotti, e delle date di pagamento e di consegna relativi alle singole aste, di cui agli e all’, paragrafo 3, non possono essere modificate, eccezion fatta per le rettifiche dovute a: a) annullamento dell’asta a norma dell’, paragrafi 5 e 6, dell’ e dell’, paragrafo 4; b) sospensione di una piattaforma indipendente prevista nel regolamento delegato (UE) 2019/1122; c) decisione di uno Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 7; d) mancato regolamento ai sensi dell’, paragrafo 5; e) sospensione di una procedura di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122 che incide sui calendari delle aste; f) quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quote non assegnate in applicazione degli articoli 10 quater e 10 quater bis della stessa direttiva; g) inclusione unilaterale di ulteriori attività, gas a effetto serra o settori a norma dell’ o dell’ undecies della direttiva 2003/87/CE; h) una misura adottata a norma dell’articolo 29 bis o dell’ nonies della direttiva 2003/87/CE; i) entrata in vigore di modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE; j) ritiro di quote dall’asta in applicazione dell’, paragrafo 4; k) necessità di evitare che una piattaforma conduca un’asta in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella direttiva 2003/87/CE; l) rettifiche necessarie a norma degli della decisione (UE) 2015/1814; m) cancellazione di quote a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. n) rettifiche necessarie a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE; o) rettifiche necessarie a norma dell’articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE; p) rettifiche necessarie a norma dell’articolo 30 quinquies o dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. 2.   Le piattaforme d’asta interessate pubblicano i calendari delle aste modificati quattro settimane prima della data di applicazione, o successivamente appena possibile. Tale requisito non si applica alle rettifiche di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e).
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