Art. 14
Rettifiche ai calendari delle aste e al volume di quote da mettere all’asta
In vigore dal 17 ott 2023
Rettifiche ai calendari delle aste e al volume di quote da mettere all’asta
1. Le determinazioni e pubblicazioni dei volumi annui delle quote da mettere all’asta, nonché dei periodi d’offerta, della distribuzione di quote, delle date d’asta, dei prodotti, e delle date di pagamento e di consegna relativi alle singole aste, di cui agli e all’, paragrafo 3, non possono essere modificate, eccezion fatta per le rettifiche dovute a:
a)
annullamento dell’asta a norma dell’, paragrafi 5 e 6, dell’ e dell’, paragrafo 4;
b)
sospensione di una piattaforma indipendente prevista nel regolamento delegato (UE) 2019/1122;
c)
decisione di uno Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 7;
d)
mancato regolamento ai sensi dell’, paragrafo 5;
e)
sospensione di una procedura di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122 che incide sui calendari delle aste;
f)
quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quote non assegnate in applicazione degli articoli 10 quater e 10 quater bis della stessa direttiva;
g)
inclusione unilaterale di ulteriori attività, gas a effetto serra o settori a norma dell’ o dell’ undecies della direttiva 2003/87/CE;
h)
una misura adottata a norma dell’articolo 29 bis o dell’ nonies della direttiva 2003/87/CE;
i)
entrata in vigore di modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE;
j)
ritiro di quote dall’asta in applicazione dell’, paragrafo 4;
k)
necessità di evitare che una piattaforma conduca un’asta in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella direttiva 2003/87/CE;
l)
rettifiche necessarie a norma degli della decisione (UE) 2015/1814;
m)
cancellazione di quote a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
n)
rettifiche necessarie a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE;
o)
rettifiche necessarie a norma dell’articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE;
p)
rettifiche necessarie a norma dell’articolo 30 quinquies o dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
2. Le piattaforme d’asta interessate pubblicano i calendari delle aste modificati quattro settimane prima della data di applicazione, o successivamente appena possibile. Tale requisito non si applica alle rettifiche di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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