Art. 16

Mezzi di accesso

In vigore dal 17 ott 2023
Mezzi di accesso 1.   Le piattaforme forniscono i mezzi per accedere alle loro aste su base non discriminatoria. 2.   L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d’asta o da terzi. 3.   Una piattaforma d’asta provvede affinché sia possibile accedere alle sue aste a distanza per mezzo di un’interfaccia elettronica accessibile via Internet in maniera sicura e affidabile. Può anche dare agli offerenti la possibilità di accedere alle proprie aste mediante connessioni dedicate all’interfaccia elettronica. 4.   Qualora il mezzo di accesso principale risulti inaccessibile, una piattaforma d’asta può offrire, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri, uno o più mezzi di accesso alternativi, purché tali mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.
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