Definizione data dalla norma indicata.
le misure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 18, 18 bis e 20 di tale direttiva
Fonte: reg-2023-10-17-2830 — art. 3 →