Art. 4
Prodotti messi all’asta
In vigore dal 17 ott 2023
Prodotti messi all’asta
1. Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati («prodotto messo all’asta»).
2. Ogni Stato membro mette all’asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2830:oj#art-4