Art. 4

Prodotti messi all’asta

In vigore dal 17 ott 2023
Prodotti messi all’asta 1.   Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati («prodotto messo all’asta»). 2.   Ogni Stato membro mette all’asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni.
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