costituzione del margine di garanzia (margining

Definizione data dalla norma indicata.

il procedimento con cui il responsabile del collocamento o l’offerente, o uno o più intermediari che operano per loro conto, costituiscono una garanzia a copertura di una determinata posizione finanziaria, comprendente l’intero processo volto a quantificare, calcolare e gestire la garanzia fornita per coprire tale posizione, e intesa a garantire che tutti gli impegni di pagamento dell’offerente e tutti gli impegni di consegna del responsabile del collocamento o di uno o più intermediari che operano per loro conto siano onorati entro brevissimo termine

Fonte: reg-2023-10-17-2830art. 3
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo