Art. 4
Definizioni
In vigore dal 27 nov 2019
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«impresa strumentale»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà o nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di una o più imprese di investimento;
2)
«società di gestione del risparmio»: una società di gestione del risparmio quale definita all’, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) n. 575/2013;
3)
«partecipante diretto»: un’impresa stabilita in uno Stato membro che rientra nella definizione di cui all’, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
4)
«cliente»: un cliente quale definito all’, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2014/65/UE, tranne che, ai fini della parte quattro del presente regolamento, per «cliente» si intende qualsiasi controparte dell’impresa di investimento;
5)
«negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni»: un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni quale definito all’, paragrafo 1, punto 150), del regolamento (UE) n. 575/2013;
6)
«derivati su merci»: i derivati su merci quali definiti all’, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014;
7)
«autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034;
8)
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
9)
«negoziazione per conto proprio»: negoziazione per conto proprio quale definita all’, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE;
10)
«strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014;
11)
«situazione consolidata»: la situazione che risulta dall’applicazione dei requisiti del presente regolamento a norma dell’ a un’impresa di investimento madre nell’Unione o a una holding di investimento madre nell’Unione o a una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione come se detta impresa formasse, insieme a tutte le imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati del gruppo di imprese di investimento, un’unica impresa di investimento; ai fini della presente definizione, i termini «impresa di investimento», «ente finanziario», «impresa strumentale» e «agente collegato» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell’Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini;
12)
«base consolidata»: sulla base della situazione consolidata;
13)
«esecuzione di ordini per conto dei clienti»: l’esecuzione degli ordini per conto dei clienti ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/65/UE;
14)
«ente finanziario»: un’impresa diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento e diversa da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato I, punti da 2) a 12) e punto 15), della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all’articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
15)
«strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
16)
«società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria quale definita all’, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;
17)
«soggetto del settore finanziario»: un soggetto del settore finanziario quale definito all’, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 575/2013;
18)
«capitale iniziale»: il capitale iniziale quale definito all’, paragrafo 1, punto 18), della direttiva (UE) 2019/2034;
19)
«gruppo di clienti connessi»: un gruppo di clienti connessi quale definito all’, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013;
20)
«consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti quale definita all’, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2014/65/UE;
21)
«consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo»: la fornitura ricorrente di consulenza in materia di investimenti nonché la valutazione e il monitoraggio o il riesame continui o periodici del portafoglio di strumenti finanziari di un cliente, compresi gli investimenti effettuati dal cliente sulla base di un accordo contrattuale;
22)
«impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
23)
«holding di investimento»: un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o enti finanziari, e almeno una di esse è un’impresa di investimento, e che non è una società di partecipazione finanziaria quale definita all’, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;
24)
«servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;
25)
«gruppo di imprese di investimento»: un gruppo di imprese che consiste in un’impresa madre e nelle sue filiazioni o in imprese che soddisfano le condizioni di cui all’ della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), di cui almeno una è un’impresa di investimento e che non comprende un ente creditizio;
26)
«fattori K»: i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, per i rischi che un’impresa di investimento pone per i clienti, i mercati e sé stessa;
27)
«attività gestite» o «AUM» (assets under management): il valore delle attività che un’impresa di investimento gestisce per i suoi clienti nell’ambito di accordi discrezionali di gestione del portafoglio e di accordi non discrezionali che costituiscono consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo;
28)
«denaro dei clienti detenuto» o «CMH» (client money held): la quantità di denaro dei clienti che un’impresa di investimento detiene, tenendo conto delle disposizioni giuridiche relative alla separazione delle attività e indipendentemente dalla disciplina contabile nazionale applicabile al denaro dei clienti detenuto dall’impresa di investimento;
29)
«attività salvaguardate e gestite» o «ASA» (assets safeguarded and administered): il valore delle attività che un’impresa di investimento salvaguarda e gestisce per i clienti, indipendentemente dal fatto che le attività figurino nello stato patrimoniale dell’impresa di investimento o siano separate in altri conti;
30)
«ordini dei clienti trattati» o «COH» (client orders handled): il valore degli ordini che un’impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti e eseguendo gli ordini per conto dei clienti;
31)
«rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’, paragrafo 1;
32)
«margine di compensazione fornito» o «CMG (clearing margin given)»: l’importo del margine totale richiesto da un partecipante diretto o da una controparte centrale qualificata, se l’esecuzione e il regolamento delle operazioni di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto o di una controparte centrale qualificata;
33)
o «flusso di negoziazione giornaliero» o «DTF» (daily trading flow): il valore giornaliero delle operazioni che un’impresa di investimento effettua negoziando per conto proprio o eseguendo gli ordini per conto dei clienti a suo nome, ad esclusione del valore degli ordini che un’impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti ed eseguendo gli ordini per conto dei clienti, che sono già presi in considerazione nell’ambito degli ordini dei clienti trattati;
34)
o «rischio di posizione netta» o « NPR« (net position risk): il valore delle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento;
35)
o «default della controparte della negoziazione» o «TCD» (trading counterparty default): le esposizioni nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento per gli strumenti e le operazioni di cui all’ che comportano il rischio di default della controparte della negoziazione;
36)
«valore di mercato corrente» o «CMV» (current market value): il valore di mercato netto del portafoglio di operazioni o componenti (legs) titoli soggette a compensazione in conformità dell’; ai fini del suo calcolo si considerano sia i valori di mercato positivi sia quelli negativi;
37)
«operazioni con regolamento a lungo termine»: le operazioni con regolamento a lungo termine quali definite all’articolo 272, punto 2), del regolamento (UE) 575/2013;
38)
«finanziamenti con margini»: i finanziamenti con margini quali definiti all’, punto 10), del regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);
39)
«organo di gestione»: un organo di gestione quale definito all’, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;
40)
«società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);
41)
«elemento fuori bilancio»: uno qualsiasi degli elementi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013;
42)
«impresa madre»: un’impresa madre ai sensi dell’, punto 9), e dell’ della direttiva 2013/34/UE;
43)
«partecipazione»: la partecipazione quale definita all’, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) n. 575/2013;
44)
«profitto»: il profitto quale definito all’, paragrafo 1, punto 121), del regolamento (UE) n. 575/2013;
45)
«controparte centrale qualificata» o «QCCP» (qualifying central counterparty): una controparte centrale qualificata quale definita all’, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013;
46)
«gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio quale definita all’, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/65/UE;
47)
«partecipazione qualificata»: una partecipazione qualificata quale definita all’, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013;
48)
«operazione di finanziamento tramite titoli» o «SFT» (securities financing transaction): una SFT quale definita all’, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365;
49)
«conti separati»: ai fini della tabella 1 dell’, paragrafo 2, conti presso soggetti in cui il denaro dei clienti detenuto da un’impresa di investimento è depositato conformemente all’ della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione (23) e in relazione ai quali il diritto nazionale applicabile prevede che, in caso di insolvenza o di avvio della risoluzione o dell’amministrazione dell’impresa di investimento, il denaro dei clienti non possa essere utilizzato per soddisfare crediti connessi all’impresa di investimento diversi dai crediti vantati dal cliente;
50)
«operazione di vendita con patto di riacquisto»: un’operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita all’, punto 9), del regolamento (UE) 2015/2365;
51)
«filiazione»: un’impresa figlia quale definita all’, punto 10), e ai sensi dell’ della direttiva 2013/34/UE, compresa qualsiasi impresa figlia di un’impresa figlia dell’impresa madre apicale;
52)
«agente collegato»: un agente collegato quale definito all’, paragrafo 1, punto 29), della direttiva 2014/65/UE;
53)
«ricavi totali lordi»: i ricavi operativi annuali di un’impresa di investimento, connessi ai servizi e alle attività di investimento dell’impresa di investimento che questa è autorizzata a prestare o svolgere, compresi i redditi provenienti da interessi maturati, da azioni e altri titoli a rendimento fisso o variabile, da commissioni e provvigioni, utili e perdite dell’impresa di investimento sulle attività per negoziazione, sulle attività detenute al fair value (valore equo) o sulle attività di copertura, ma esclusi i redditi non connessi ai servizi di investimento prestati e alle attività di investimento svolte;
54)
«portafoglio di negoziazione»: l’insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un’impresa di investimento per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione;
55)
«posizioni detenute a fini di negoziazione»:
a)
posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;
b)
posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;
c)
posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d’interesse;
56)
«impresa di investimento madre nell’Unione»: un’impresa di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e ha come filiazione un’impresa di investimento o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detta impresa di investimento o in detto ente finanziario, e che non è a sua volta una filiazione di un’altra impresa di investimento autorizzata in un qualsiasi Stato membro o di una holding di investimento o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
57)
«holding di investimento madre nell’Unione»: una holding di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e non è una filiazione di un’altra impresa di investimento autorizzata in uno Stato membro né di un’altra holding di investimento in uno Stato membro;
58)
«società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: un’impresa madre di un gruppo di imprese di investimento che è una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’, punto 15), della direttiva 2002/87/CE.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento chiarendo le definizioni di cui al paragrafo 1:
a)
per garantire l’applicazione uniforme del presente regolamento;
b)
per tenere conto, nell’applicazione del presente regolamento, dell’evoluzione dei mercati finanziari.
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