Art. 4

Definizioni

In vigore dal 27 nov 2019
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «impresa strumentale»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà o nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di una o più imprese di investimento; 2) «società di gestione del risparmio»: una società di gestione del risparmio quale definita all’, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) n. 575/2013; 3) «partecipante diretto»: un’impresa stabilita in uno Stato membro che rientra nella definizione di cui all’, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); 4) «cliente»: un cliente quale definito all’, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2014/65/UE, tranne che, ai fini della parte quattro del presente regolamento, per «cliente» si intende qualsiasi controparte dell’impresa di investimento; 5) «negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni»: un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni quale definito all’, paragrafo 1, punto 150), del regolamento (UE) n. 575/2013; 6) «derivati su merci»: i derivati su merci quali definiti all’, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014; 7) «autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034; 8) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013; 9) «negoziazione per conto proprio»: negoziazione per conto proprio quale definita all’, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE; 10) «strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014; 11) «situazione consolidata»: la situazione che risulta dall’applicazione dei requisiti del presente regolamento a norma dell’ a un’impresa di investimento madre nell’Unione o a una holding di investimento madre nell’Unione o a una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione come se detta impresa formasse, insieme a tutte le imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati del gruppo di imprese di investimento, un’unica impresa di investimento; ai fini della presente definizione, i termini «impresa di investimento», «ente finanziario», «impresa strumentale» e «agente collegato» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell’Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini; 12) «base consolidata»: sulla base della situazione consolidata; 13) «esecuzione di ordini per conto dei clienti»: l’esecuzione degli ordini per conto dei clienti ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/65/UE; 14) «ente finanziario»: un’impresa diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento e diversa da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato I, punti da 2) a 12) e punto 15), della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all’articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19); 15) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE; 16) «società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria quale definita all’, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013; 17) «soggetto del settore finanziario»: un soggetto del settore finanziario quale definito all’, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 575/2013; 18) «capitale iniziale»: il capitale iniziale quale definito all’, paragrafo 1, punto 18), della direttiva (UE) 2019/2034; 19) «gruppo di clienti connessi»: un gruppo di clienti connessi quale definito all’, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013; 20) «consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti quale definita all’, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2014/65/UE; 21) «consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo»: la fornitura ricorrente di consulenza in materia di investimenti nonché la valutazione e il monitoraggio o il riesame continui o periodici del portafoglio di strumenti finanziari di un cliente, compresi gli investimenti effettuati dal cliente sulla base di un accordo contrattuale; 22) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE; 23) «holding di investimento»: un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o enti finanziari, e almeno una di esse è un’impresa di investimento, e che non è una società di partecipazione finanziaria quale definita all’, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013; 24) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE; 25) «gruppo di imprese di investimento»: un gruppo di imprese che consiste in un’impresa madre e nelle sue filiazioni o in imprese che soddisfano le condizioni di cui all’ della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), di cui almeno una è un’impresa di investimento e che non comprende un ente creditizio; 26) «fattori K»: i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, per i rischi che un’impresa di investimento pone per i clienti, i mercati e sé stessa; 27) «attività gestite» o «AUM» (assets under management): il valore delle attività che un’impresa di investimento gestisce per i suoi clienti nell’ambito di accordi discrezionali di gestione del portafoglio e di accordi non discrezionali che costituiscono consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo; 28) «denaro dei clienti detenuto» o «CMH» (client money held): la quantità di denaro dei clienti che un’impresa di investimento detiene, tenendo conto delle disposizioni giuridiche relative alla separazione delle attività e indipendentemente dalla disciplina contabile nazionale applicabile al denaro dei clienti detenuto dall’impresa di investimento; 29) «attività salvaguardate e gestite» o «ASA» (assets safeguarded and administered): il valore delle attività che un’impresa di investimento salvaguarda e gestisce per i clienti, indipendentemente dal fatto che le attività figurino nello stato patrimoniale dell’impresa di investimento o siano separate in altri conti; 30) «ordini dei clienti trattati» o «COH» (client orders handled): il valore degli ordini che un’impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti e eseguendo gli ordini per conto dei clienti; 31) «rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’, paragrafo 1; 32) «margine di compensazione fornito» o «CMG (clearing margin given)»: l’importo del margine totale richiesto da un partecipante diretto o da una controparte centrale qualificata, se l’esecuzione e il regolamento delle operazioni di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto o di una controparte centrale qualificata; 33) o «flusso di negoziazione giornaliero» o «DTF» (daily trading flow): il valore giornaliero delle operazioni che un’impresa di investimento effettua negoziando per conto proprio o eseguendo gli ordini per conto dei clienti a suo nome, ad esclusione del valore degli ordini che un’impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti ed eseguendo gli ordini per conto dei clienti, che sono già presi in considerazione nell’ambito degli ordini dei clienti trattati; 34) o «rischio di posizione netta» o « NPR« (net position risk): il valore delle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento; 35) o «default della controparte della negoziazione» o «TCD» (trading counterparty default): le esposizioni nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento per gli strumenti e le operazioni di cui all’ che comportano il rischio di default della controparte della negoziazione; 36) «valore di mercato corrente» o «CMV» (current market value): il valore di mercato netto del portafoglio di operazioni o componenti (legs) titoli soggette a compensazione in conformità dell’; ai fini del suo calcolo si considerano sia i valori di mercato positivi sia quelli negativi; 37) «operazioni con regolamento a lungo termine»: le operazioni con regolamento a lungo termine quali definite all’articolo 272, punto 2), del regolamento (UE) 575/2013; 38) «finanziamenti con margini»: i finanziamenti con margini quali definiti all’, punto 10), del regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (21); 39) «organo di gestione»: un organo di gestione quale definito all’, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE; 40) «società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22); 41) «elemento fuori bilancio»: uno qualsiasi degli elementi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013; 42) «impresa madre»: un’impresa madre ai sensi dell’, punto 9), e dell’ della direttiva 2013/34/UE; 43) «partecipazione»: la partecipazione quale definita all’, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) n. 575/2013; 44) «profitto»: il profitto quale definito all’, paragrafo 1, punto 121), del regolamento (UE) n. 575/2013; 45) «controparte centrale qualificata» o «QCCP» (qualifying central counterparty): una controparte centrale qualificata quale definita all’, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013; 46) «gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio quale definita all’, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/65/UE; 47) «partecipazione qualificata»: una partecipazione qualificata quale definita all’, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013; 48) «operazione di finanziamento tramite titoli» o «SFT» (securities financing transaction): una SFT quale definita all’, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365; 49) «conti separati»: ai fini della tabella 1 dell’, paragrafo 2, conti presso soggetti in cui il denaro dei clienti detenuto da un’impresa di investimento è depositato conformemente all’ della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione (23) e in relazione ai quali il diritto nazionale applicabile prevede che, in caso di insolvenza o di avvio della risoluzione o dell’amministrazione dell’impresa di investimento, il denaro dei clienti non possa essere utilizzato per soddisfare crediti connessi all’impresa di investimento diversi dai crediti vantati dal cliente; 50) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: un’operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita all’, punto 9), del regolamento (UE) 2015/2365; 51) «filiazione»: un’impresa figlia quale definita all’, punto 10), e ai sensi dell’ della direttiva 2013/34/UE, compresa qualsiasi impresa figlia di un’impresa figlia dell’impresa madre apicale; 52) «agente collegato»: un agente collegato quale definito all’, paragrafo 1, punto 29), della direttiva 2014/65/UE; 53) «ricavi totali lordi»: i ricavi operativi annuali di un’impresa di investimento, connessi ai servizi e alle attività di investimento dell’impresa di investimento che questa è autorizzata a prestare o svolgere, compresi i redditi provenienti da interessi maturati, da azioni e altri titoli a rendimento fisso o variabile, da commissioni e provvigioni, utili e perdite dell’impresa di investimento sulle attività per negoziazione, sulle attività detenute al fair value (valore equo) o sulle attività di copertura, ma esclusi i redditi non connessi ai servizi di investimento prestati e alle attività di investimento svolte; 54) «portafoglio di negoziazione»: l’insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un’impresa di investimento per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione; 55) «posizioni detenute a fini di negoziazione»: a) posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi; b) posizioni che si intende rivendere nel breve periodo; c) posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d’interesse; 56) «impresa di investimento madre nell’Unione»: un’impresa di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e ha come filiazione un’impresa di investimento o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detta impresa di investimento o in detto ente finanziario, e che non è a sua volta una filiazione di un’altra impresa di investimento autorizzata in un qualsiasi Stato membro o di una holding di investimento o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro; 57) «holding di investimento madre nell’Unione»: una holding di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e non è una filiazione di un’altra impresa di investimento autorizzata in uno Stato membro né di un’altra holding di investimento in uno Stato membro; 58) «società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: un’impresa madre di un gruppo di imprese di investimento che è una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’, punto 15), della direttiva 2002/87/CE. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento chiarendo le definizioni di cui al paragrafo 1: a) per garantire l’applicazione uniforme del presente regolamento; b) per tenere conto, nell’applicazione del presente regolamento, dell’evoluzione dei mercati finanziari.
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Definizioni (Art. 4 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo