Art. 3

Definizioni

In vigore dal 31 mag 2023
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «tecnologia a registro distribuito (DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti; 2) «registro distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso; 3) «meccanismo di consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione; 4) «nodo di rete DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito; 5) «cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga; 6) «token collegato ad attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali; 7) «token di moneta elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale; 8) «valuta ufficiale»: una valuta ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria; 9) «utility token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente; 10) «emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività; 11) «emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token di moneta elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività; 12) «offerta al pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività; 13) «offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’emittente, che offre cripto-attività al pubblico; 14) «fondi»: fondi ai sensi dell’, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366; 15) «prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’; 16) «servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività: a) prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; b) gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; c) scambio di cripto-attività con fondi; d) scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; e) esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; f) collocamento di cripto-attività; g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; h) prestazione di consulenza sulle cripto-attività; i) prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività; j) prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti; 17) «prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private; 18) «gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività; 19) «scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio; 20) «scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio; 21) «esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione; 22) «collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’offerente o di una parte a esso connessa; 23) «ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione; 24) «prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività; 25) «prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività; 26) «prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro distribuito a un altro; 27) «organo di amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto; 28) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE; 29) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE; 30) «investitori qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE; 31) «stretti legami»: gli stretti legami quali definiti all’, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE; 32) «riserva di attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’emittente; 33) «Stato membro d’origine»: a) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’offerente o la persona ha la propria sede legale; b) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’emittente ha succursali; c) se l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività; d) per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token ha la propria sede legale; e) per gli emittenti di token di moneta elettronica, lo Stato membro in cui l’emittente di tali token è autorizzato come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE; f) per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale; 34) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’offerta al pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato membro d’origine; 35) «autorità competente»: l’autorità o le autorità: a) designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’ relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività; b) designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token di moneta elettronica; 36) «partecipazione qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione; 37) «detentore al dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; 38) «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività; 39) «cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività; 40) «negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE; 41) «servizi di pagamento»: servizi di pagamento quali definiti all’, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366; 42) «prestatore di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento quale definito all’, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366; 43) «istituto di moneta elettronica»: un istituto di moneta elettronica quale definito all’, punto 1, della direttiva 2009/110/CE; 44) «moneta elettronica»: la moneta elettronica quale definita all’, punto 2, della direttiva 2009/110/CE; 45) «dati personali»: i dati personali quali definiti all’, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679; 46) «istituto di pagamento»: un istituto di pagamento quale definito all’, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366; 47) «società di gestione di OICVM»: una società di gestione quale definita all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33); 48) «gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34); 49) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE; 50) «deposito»: un deposito quale definito all’, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE; 51) «deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.
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