Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 mag 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«tecnologia a registro distribuito (DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;
2)
«registro distribuito»: archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso;
3)
«meccanismo di consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;
4)
«nodo di rete DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito;
5)
«infrastruttura di mercato DLT»: sistema multilaterale di negoziazione DLT, sistema di regolamento DLT o sistema di negoziazione e regolamento DLT;
6)
«sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)»: sistema multilaterale di negoziazione che ammette alla negoziazione solo strumenti finanziari DTL;
7)
«sistema di regolamento DLT (SS DLT)»: sistema di regolamento che regola operazioni in strumenti finanziari DLT contro pagamento o consegna, indipendentemente dal fatto che tale sistema di regolamento sia stato designato e notificato a norma della direttiva 98/26/CE e che permetta la registrazione iniziale degli strumenti finanziari DLT o consenta la prestazione di servizi di custodia in relazione a strumenti finanziari DLT;
8)
«regolamento»: regolamento come definito all’, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 909/2014;
9)
«mancato regolamento»: mancato regolamento come definito all’, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 909/2014;
10)
«sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT)»: un TSS DLT o un SS DLT che combina i servizi prestati da un MTF DLT e da un SS DLT;
11)
«strumento finanziario DLT»: strumento finanziario emesso, registrato, trasferito e stoccato mediante la tecnologia a registro distribuito;
12)
«strumento finanziario»: strumento finanziario come definito all’, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;
13)
«sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione come definito all’, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;
14)
«depositario centrale di titoli (CSD)»: depositario centrale di titoli come definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
15)
«sistema di regolamento titoli»: sistema di regolamento titoli come definito all’, paragrafo 1, punto 10, del regolamento (UE) n. 909/2014;
16)
«giorno lavorativo»: giorno lavorativo come definito all’, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 909/2014;
17)
«consegna contro pagamento «: consegna contro pagamento come definita all’, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 909/2014;
18)
«ente creditizio»: ente creditizio come definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
19)
«impresa di investimento»: impresa di investimento come definita all’, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;
20)
«gestore del mercato»: gestore del mercato come definito all’, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE;
21)
«autorità competente»: una o più autorità competenti
a)
designate a norma dell’articolo 67 direttiva 2014/65/UE;
b)
designate a norma dell’ del regolamento (UE) n. 909/2014; o
c)
designate altrimenti da uno Stato membro per controllare l’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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