Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 mag 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «tecnologia a registro distribuito (DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti; 2) «registro distribuito»: archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso; 3) «meccanismo di consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione; 4) «nodo di rete DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito; 5) «infrastruttura di mercato DLT»: sistema multilaterale di negoziazione DLT, sistema di regolamento DLT o sistema di negoziazione e regolamento DLT; 6) «sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)»: sistema multilaterale di negoziazione che ammette alla negoziazione solo strumenti finanziari DTL; 7) «sistema di regolamento DLT (SS DLT)»: sistema di regolamento che regola operazioni in strumenti finanziari DLT contro pagamento o consegna, indipendentemente dal fatto che tale sistema di regolamento sia stato designato e notificato a norma della direttiva 98/26/CE e che permetta la registrazione iniziale degli strumenti finanziari DLT o consenta la prestazione di servizi di custodia in relazione a strumenti finanziari DLT; 8) «regolamento»: regolamento come definito all’, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 909/2014; 9) «mancato regolamento»: mancato regolamento come definito all’, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 909/2014; 10) «sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT)»: un TSS DLT o un SS DLT che combina i servizi prestati da un MTF DLT e da un SS DLT; 11) «strumento finanziario DLT»: strumento finanziario emesso, registrato, trasferito e stoccato mediante la tecnologia a registro distribuito; 12) «strumento finanziario»: strumento finanziario come definito all’, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE; 13) «sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione come definito all’, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE; 14) «depositario centrale di titoli (CSD)»: depositario centrale di titoli come definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014; 15) «sistema di regolamento titoli»: sistema di regolamento titoli come definito all’, paragrafo 1, punto 10, del regolamento (UE) n. 909/2014; 16) «giorno lavorativo»: giorno lavorativo come definito all’, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 909/2014; 17) «consegna contro pagamento «: consegna contro pagamento come definita all’, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 909/2014; 18) «ente creditizio»: ente creditizio come definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); 19) «impresa di investimento»: impresa di investimento come definita all’, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE; 20) «gestore del mercato»: gestore del mercato come definito all’, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE; 21) «autorità competente»: una o più autorità competenti a) designate a norma dell’articolo 67 direttiva 2014/65/UE; b) designate a norma dell’ del regolamento (UE) n. 909/2014; o c) designate altrimenti da uno Stato membro per controllare l’applicazione del presente regolamento.
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