Art. 4
Requisiti ed esenzioni riguardanti gli MTF DLT
In vigore dal 30 mag 2022
Requisiti ed esenzioni riguardanti gli MTF DLT
1. Un MTF DLT è soggetto ai requisiti che si applicano a un sistema multilaterale di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE.
Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali l’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce il MTF DLT è stato esentato a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che tale impresa di investimento o gestore del mercato rispetti:
a)
l’;
b)
i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo; e
c)
le eventuali misure compensative che l’autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l’esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria.
2. Oltre alle persone di cui all’articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, su richiesta di un gestore di un MTF DLT, l’autorità competente può autorizzare tale gestore ad ammettere persone fisiche e giuridiche a negoziare per conto proprio in qualità di membri o partecipanti, purché tali persone soddisfino i seguenti requisiti:
a)
godono di sufficiente buona reputazione;
b)
dispongono di un livello sufficiente di capacità, competenza ed esperienza di negoziazione, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito;
c)
non sono market maker nell’MTF DLT;
d)
non utilizzano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza nell’MTF DLT;
e)
non forniscono ad altre persone l’accesso elettronico diretto all’MTF DLT;
f)
non negoziano per proprio conto quando eseguono ordini dei clienti sull’infrastruttura di mercato DLT; e
g)
hanno dato un consenso informato alla negoziazione nell’MTF DLT in qualità di membri o partecipanti e sono stati informati dall’MTF DLT dei potenziali rischi connessi all’utilizzo dei suoi sistemi per negoziare strumenti finanziari DLT.
Ove conceda l’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente può chiedere ulteriori misure a tutela delle persone fisiche ammesse all’MTF DLT in qualità di membri o partecipanti. Tali misure sono proporzionate al profilo di rischio dei membri o partecipanti in questione.
3. Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, l’autorità competente può esentare tale gestore o i suoi membri o partecipanti dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
Qualora l’autorità competente conceda un’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo, l’MTF DLT tiene le registrazioni di tutte le operazioni effettuate tramite i suoi sistemi. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 che risultano pertinenti in ordine al sistema utilizzato dall’MTF DLT e dal membro o partecipante che effettua l’operazione. L’MTF DLT garantisce inoltre che le autorità competenti abilitate a ricevere i dati direttamente dal sistema multilaterale di negoziazione conformemente all’articolo 26 di tale regolamento abbiano accesso diretto e immediato a tali informazioni. Per accedere a tali registrazioni, tale autorità competente è ammessa all’MTF DLT in qualità di osservatore.
L’autorità competente mette a disposizione dell’ESMA senza indebito ritardo tutte le informazioni a cui ha avuto accesso a norma del presente articolo.
4. Qualora un gestore di un MTF DLT richieda un’esenzione a norma del paragrafo 2 o 3, deve dimostrare che l’esenzione richiesta è:
a)
proporzionata e giustificata dall’uso della tecnologia a registro distribuito; e
b)
limitata all’MTF DLT e non esteso a eventuali altri sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da tale gestore.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a un CSD che gestisce un TSS DLT conformemente all’, paragrafo 2.
6. L’ESMA elabora orientamenti sulle misure compensative di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:858:oj#art-4