Art. 11
Collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l’ESMA
In vigore dal 30 mag 2022
Collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l’ESMA
1. Fatti salvi il regolamento (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT collaborano con le autorità competenti.
In particolare, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT danno notifica senza indugio alle loro autorità competenti delle circostanze elencate di seguito, non appena ne vengano a conoscenza:
a)
qualsiasi proposta di modifica sostanziale del piano aziendale, comprese modifiche relative al personale critico, alle regole dell’infrastruttura di mercato DLT e alla relativa disciplina giuridica;
b)
qualsiasi prova di accesso non autorizzato, malfunzionamento rilevante, perdita, attacchi informatici o altre minacce cibernetiche, frode, furto o altri gravi abusi subiti dal gestore dell’infrastruttura di mercato DLT;
c)
qualsiasi modifica sostanziale delle informazioni fornite all’autorità competente;
d)
eventuali difficoltà operative o tecniche incontrate nello svolgimento delle attività o nella prestazione dei servizi oggetto dell’autorizzazione specifica, comprese le difficoltà legate allo sviluppo o all’uso della tecnologia a registro distribuito e degli strumenti finanziari DLT; o
e)
eventuali rischi che incidono sulla tutela degli investitori, sull’integrità del mercato o sulla stabilità finanziaria che sono sorti ma non sono stati previsti nella domanda di autorizzazione specifica o che non sono stati previsti al momento della concessione dell’autorizzazione specifica.
Le modifiche di cui al secondo comma, lettera a), sono notificate almeno quattro mesi prima della pianificazione della modifica, a prescindere dal fatto che la modifica sostanziale proposta richieda a sua volta una modifica dell’autorizzazione specifica, delle relative esenzioni o delle condizioni a esse legate, conformemente all’ o 10.
In caso di notifica delle circostanze di cui al secondo comma, lettere da a) a e), l’autorità competente può chiedere al gestore dell’infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda conformemente all’, paragrafo 13, all’, paragrafo 13, o all’, paragrafo 13, o può chiedere al gestore dell’infrastruttura di mercato DLT di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT fornisce all’autorità competente tutte le informazioni pertinenti richieste.
3. L’autorità competente può richiedere qualsiasi misura correttiva relativamente al piano aziendale del gestore dell’infrastruttura di mercato DLT, alle regole dell’infrastruttura di mercato DLT e alla disciplina giuridica per garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria. Nelle relazioni di cui al paragrafo 4, il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT riferisce in merito all’attuazione delle misure correttive eventualmente richieste dall’autorità competente.
4. Ogni sei mesi dalla data dell’autorizzazione specifica, il gestore di un’infrastruttura di mercato DLT presenta una relazione all’autorità competente. Tale relazione include:
a)
una sintesi delle informazioni riportate al paragrafo 1, secondo comma;
b)
il numero e il valore degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione nell’MTF DLT o nel TSS DLT e il numero e il valore degli strumenti finanziari DLT registrati dal gestore dell’SS DLT o del TSS DLT;
c)
il numero e il valore delle operazioni negoziate sul MTF DLT o sul TSS DLT e regolate dal gestore dell’SS DLT o del TSS DLT;
d)
una valutazione motivata di eventuali difficoltà incontrate nell’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari o del diritto nazionale; e
e)
eventuali azioni adottate per attuare le condizioni connesse all’autorizzazione specifica o per attuare le misure compensative o correttive richieste dall’autorità competente.
5. L’ESMA svolge un ruolo di coordinamento rispetto alle autorità competenti al fine di favorire una visione comune della tecnologia a registro distribuito e dell’infrastruttura di mercato DLT, di creare una cultura comune della vigilanza e la convergenza delle pratiche di vigilanza e di garantire approcci coerenti e la convergenza nei risultati di vigilanza
Le autorità competenti trasmettono tempestivamente all’ESMA le informazioni e le relazioni ricevute dai gestori delle infrastrutture di mercato DLT a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo e informano l’ESMA delle misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
L’ESMA informa regolarmente le autorità competenti in merito a quanto segue:
a)
le relazioni presentate a norma del paragrafo 4 del presente articolo;
b)
le autorizzazioni specifiche e le esenzioni concesse a norma del presente regolamento, nonché le condizioni legate a tali esenzioni;
c)
qualsiasi rifiuto da parte di un’autorità competente di concedere un’autorizzazione specifica o un’esenzione, l’eventuale revoca di un’autorizzazione specifica o un’esenzione ed eventuali cessazioni di attività di un’infrastruttura di mercato DLT.
6. L’ESMA monitora l’applicazione delle autorizzazioni specifiche, delle relative esenzioni e delle condizioni legate a tali esenzioni, nonché delle eventuali misure compensative o correttive richieste delle autorità competenti. L’ESMA presenta alla Commissione una relazione annuale sulle modalità di applicazione pratica di tali autorizzazioni specifiche, esenzioni, condizioni e misure compensative o correttive.
Storico versioni
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