Art. 33

Mercati di crescita per le PMI

In vigore dal 15 mag 2014
Mercati di crescita per le PMI 1.   Gli Stati membri prescrivono che il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione possa chiedere all’autorità competente del proprio Stato membro di origine di registrare il sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI. 2.   Gli Stati membri stabiliscono che l’autorità competente dello Stato membro di origine possa registrare il sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI se essa riceve la richiesta di cui al paragrafo 1 e accerta che i requisiti di cui al paragrafo 3 siano soddisfatti per quanto riguarda il sistema multilaterale di negoziazione. 3.   Gli Stati membri garantiscono che il sistema multilaterale di negoziazione sia soggetto a regole, sistemi e procedure efficaci intesi a garantire che le siano soddisfatte seguenti condizioni: a) almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione sono PMI nel momento in cui il sistema multilaterale di negoziazione è registrato come mercato di crescita per le PMI e successivamente ogni anno civile; b) sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di strumenti finanziari degli emittenti sul mercato; c) al momento dell’ammissione iniziale alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di decidere con cognizione di causa se investire negli strumenti finanziari; tali informazioni possono consistere in un documento di ammissione appropriato o in un prospetto se i requisiti di cui alla direttiva 2003/71/CE sono applicabili con riguardo a un’offerta pubblica presentata insieme all’ammissione iniziale alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione; d) sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica di un emittente o per conto dello stesso, ad esempio relazioni annuali sottoposte a revisione; e) gli emittenti sul mercato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 596/2014 e le persone che esercitano responsabilità di direzione all’interno dell’emittente ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) n. 596/2014 nonché le persone legate strettamente ad esse ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 596/2014 rispettano i requisiti pertinenti loro applicabili nell’ambito del regolamento (UE) n. 596/2014; f) le informazioni sulla regolamentazione riguardanti gli emittenti sul mercato sono conservate e divulgate pubblicamente; g) esistono sistemi e controlli efficaci intesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato su tale mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014. 4.   I criteri di cui al paragrafo 3 non pregiudicano il rispetto da parte dell’impresa di investimento o del gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione degli altri obblighi di cui alla presente direttiva pertinenti per la gestione di tale sistema. Inoltre essi non impediscono all’impresa di investimento o al gestore del mercato che gestisce il sistema multilaterale di negoziazione di imporre requisiti aggiuntivi a quelli specificati in tale paragrafo. 5.   Gli Stati membri prescrivono che l’autorità competente dello Stato membro di origine possa annullare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI nei seguenti casi: a) l’impresa di investimento o il gestore del mercato chiede l’annullamento della registrazione; b) i requisiti del paragrafo 3 non sono più rispettati in relazione al sistema multilaterale di negoziazione. 6.   Gli Stati membri prescrivono che, se un’autorità competente dello Stato membro di origine registra un sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI o annulla la relativa registrazione ai sensi del presente articolo, notifica in merito l’ESMA non appena possibile. L’ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco dei mercati di crescita per le PMI e mantiene aggiornato tale elenco. 7.   Gli Stati membri prescrivono che, se uno strumento finanziario di un emittente è ammesso alla negoziazione su uno dei mercati di crescita per le PMI, esso possa essere negoziato anche su un altro mercato di crescita per le PMI se l’emittente è stato informato e non ha sollevato obiezioni. In tal caso, tuttavia, l’emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo alla governance societaria o all’informativa iniziale, continuativa o ad hoc con riguardo a quest’ultimo mercato di crescita per le PMI. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che specifichino ulteriormente i requisiti di cui al paragrafo 3. Le misure tengono conto della necessità che i requisiti mantengano livelli elevati di protezione degli investitori al fine di promuovere la fiducia degli investitori in tali mercati, riducendo al tempo stesso al minimo gli oneri amministrativi per gli emittenti sul mercato e che gli annullamenti non abbiano luogo, né le registrazioni siano rifiutate, a causa del mancato rispetto puramente temporaneo delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.
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Mercati di crescita per le PMI (Art. 33 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo