Art. 3

Definizioni

In vigore dal 24 nov 2021
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 2) «creditore»: un ente creditizio che ha emesso un credito o un acquirente di crediti; 3) «debitore»: una persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto di credito con un ente creditizio, compreso il suo successore legale o cessionario; 4) «contratto di credito»: un contratto nella sua versione originaria, modificato o sostituito, in base al quale un ente creditizio concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga; 5) «contratto di gestione del credito»: un contratto scritto concluso tra un acquirente di crediti e un gestore di crediti riguardante i servizi che quest’ultimo deve prestare per conto dell’acquirente di crediti; 6) «acquirente di crediti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio che acquisisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili; 7) «fornitore di servizi di gestione dei crediti»: un terzo di cui si avvale il gestore di crediti per lo svolgimento di una delle attività di gestione del credito; 8) «gestore di crediti»: una persona giuridica che, nel quadro della sua attività d’impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge almeno una o più delle attività di gestione dei crediti; 9) «attività di gestione dei crediti»: una o più delle attività seguenti: a) riscuotere o recuperare dal debitore, conformemente al diritto nazionale, i pagamenti dovuti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; b) rinegoziare con il debitore, conformemente al diritto nazionale, i termini e le condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti, qualora il gestore di crediti non sia un «intermediario del credito» ai sensi dell’, lettera f), della direttiva 2008/48/CE o dell’, punto 5, della direttiva 2014/17/UE; c) gestire eventuali reclami relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; d) informare il debitore di qualsiasi variazione dei tassi di interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; 10) «Stato membro di origine»: per il gestore di crediti, lo Stato membro in cui è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale e, per l’acquirente di crediti o il suo rappresentante, lo Stato membro in cui è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale; 11) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, in cui il gestore di crediti ha stabilito una succursale o in cui svolge attività di gestione dei crediti e, in ogni caso, lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale; 12) «consumatore»: una persona fisica che, nell’ambito dei contratti di credito disciplinati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale o professionale; 13) «contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito classificato come esposizione deteriorata conformemente all’articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni

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