Art. 4

Definizioni

In vigore dal 4 feb 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1)   «consumatore»: un consumatore quale definito all’, lettera a), della direttiva 2008/48/CE; 2)   «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s’impegna a concedere crediti rientranti nell’ambito d’applicazione dell’ nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale; 3)   «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito che rientra nell’ambito d’applicazione dell’ sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga; 4)   «servizio accessorio»: un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito; 5)   «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente — direttamente o indirettamente — un consumatore a un creditore o intermediario del credito e che, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo finanziario pattuito: a) presenta od offre contratti di credito ai consumatori; b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); o c) conclude con i consumatori contratti di credito per conto del creditore; 6)   «gruppo»: un gruppo di creditori che sono da consolidare ai fini della redazione di conti consolidati, secondo la definizione di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (20); 7)   «intermediario del credito con vincolo di mandato»: un intermediario del credito che opera per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di: a) un solo creditore; b) un solo gruppo; o c) un numero di creditori o gruppi che non rappresenta la maggioranza del mercato; 8)   «rappresentante designato»: una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui al punto 5 per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di quest’ultimo; 9)   «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 10)   «ente non creditizio»: un creditore che non è un ente creditizio; 11)   «personale»: a) le persone fisiche che lavorano per il creditore o l’intermediario del credito, che esercitano direttamente le attività di cui alla presente direttiva o che hanno contatti con i consumatori nell’esercizio delle attività di cui alla presente direttiva; b) le persone fisiche che lavorano per un rappresentante designato, che hanno contatti con i consumatori nell’esercizio delle attività di cui alla presente direttiva; c) le persone fisiche che gestiscono direttamente o controllano le persone fisiche di cui alle lettere a) e b); 12)   «importo totale del credito»: l’importo totale del credito definito all’, lettera l), della direttiva 2008/48/CE; 13)   «costo totale del credito per il consumatore»: il costo totale del credito per il consumatore quale definito all’, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito; 14)   «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare come definito all’, lettera h), della direttiva 2008/48/CE; 15)   «tasso annuo effettivo globale» (TAEG): il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’, paragrafo 2, che corrisponde, su base annua, ai valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e oneri) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore; 16)   «tasso debitore»: il tasso debitore quale definito all’, lettera j), della direttiva 2008/48/CE; 17)   «valutazione del merito creditizio»: la valutazione delle prospettive che le obbligazioni debitorie risultanti dal contratto di credito siano rispettate; 18)   «supporto durevole»: il supporto durevole quale definito all’, lettera m), della direttiva 2008/48/CE; 19)   «Stato membro d’origine»: a) se il creditore o l’intermediario del credito è una persona fisica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale; b) se il creditore o l’intermediario del credito è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale; 20)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui il creditore o l’intermediario del credito ha una succursale o presta servizi; 21)   «servizi di consulenza»: le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, che costituiscono un’attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito di cui al punto 5; 22)   «autorità competente»: l’autorità designata come tale da uno Stato membro ai sensi dell’; 23)   «prestito ponte»: un contratto di credito che non ha una durata determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile; 24)   «responsabilità o garanzia eventuale»: un contratto di credito che funge da garanzia per un’altra operazione separata ma accessoria, nel quale il capitale garantito da un bene immobile è prelevato soltanto se si verificano uno o più eventi specificati nel contratto; 25)   «contratto di credito in regime di condivisione»: un contratto di credito in cui il capitale rimborsabile è basato su una percentuale del valore del bene immobile al momento del rimborso o dei rimborsi del capitale fissata contrattualmente; 26)   «pratica di commercializzazione abbinata»: l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente; 27)   «pratica di commercializzazione aggregata»: l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi accessori; 28)   «prestito in valuta estera»: un contratto di credito in cui il credito: a) è denominato in una valuta diversa da quella in cui il consumatore percepisce il suo reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il finanziamento, o b) è denominato in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui il consumatore risiede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:17:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 4 Direttiva (UE) 2014/17) — Testo vigente | Portale Normativo