Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 lug 2014
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1)   «consumatore»: una persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; 2)   «soggiornante legalmente nell’Unione»: la condizione di una persona fisica che ha il diritto di soggiornare in uno Stato membro in virtù del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi di altri trattati internazionali in materia; 3)   «conto di pagamento»: un conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento; 4)   «servizio di pagamento»: un servizio di pagamento ai sensi dell’, punto 3, della direttiva 2007/64/CE; 5)   «operazione di pagamento»: l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario; 6)   «servizi collegati al conto di pagamento»: tutti i servizi connessi all’apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, compresi i servizi di pagamento e le operazioni di pagamento che rientrano nell’ambito dell’, lettera g), della direttiva 2007/64/CE, nonché la concessione di scoperto e lo sconfinamento; 7)   «prestatore di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’, punto 9, della direttiva 2007/64/CE; 8)   «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18); 9)   «strumento di pagamento»: uno strumento di pagamento ai sensi dell’, punto 23, della direttiva 2007/64/CE; 10)   «prestatore di servizi di pagamento trasferente»: il prestatore di servizi di pagamento dal quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento; 11)   «prestatore di servizi di pagamento ricevente»: il prestatore di servizi di pagamento al quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento; 12)   «ordine di pagamento»: l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento; 13)   «pagatore»: una persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire dal conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, una persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento sul conto di pagamento di un beneficiario; 14)   «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento; 15)   «spese»: tutti i costi e tutte le penali che il consumatore è tenuto eventualmente a pagare al prestatore di servizi di pagamento o all’ente creditizio per la fornitura dei servizi collegati a un conto di pagamento o in relazione a tali servizi. 16)   «tasso d’interesse creditore»: il tasso d’interesse corrisposto al consumatore rispetto ai fondi detenuti su un conto di pagamento; 17)   «supporto durevole»: ogni strumento che consenta al consumatore di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; 18)   «trasferimento» o «servizio di trasferimento»: il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento o il trasferimento dell’eventuale saldo positivo da un conto di pagamento all’altro, o entrambi, con o senza la chiusura del precedente conto di pagamento; 19)   «addebito diretto»: un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’addebito del conto di pagamento del pagatore, quando l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso del pagatore; 20)   «bonifico»: un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento eseguite a partire dal conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore; 21)   «ordine permanente»: un’istruzione impartita dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore di eseguire bonifici a intervalli regolari o a date predefinite; 22)   «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19); 23)   «contratto quadro»: un contratto di servizi di pagamento che disciplina l’esecuzione futura delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni; 24)   «giornata operativa»: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’operazione di pagamento; 25)   «concessione di scoperto»: un contratto di credito espresso in forza del quale il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto di pagamento di quest’ultimo; 26)   «sconfinamento»: uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il prestatore di servizi di pagamento mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto di pagamento di quest’ultimo o la concessione di scoperto convenuta; 27)   «autorità competente»: l’autorità designata tale da uno Stato membro ai sensi dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:92:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo