Art. 3

Elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata

In vigore dal 23 lug 2014
Elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata 1.   Gli Stati membri redigono un elenco provvisorio di almeno 10 e fino a 20 dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti all’addebito di spese offerti da almeno un prestatore di servizi di pagamento a livello nazionale. L’elenco contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei servizi individuati: Per ogni lingua ufficiale di ciascuno Stato membro si utilizza un unico termine per ciascun servizio. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei servizi che: a) sono più utilizzati dai consumatori in relazione ai propri conti di pagamento; b) generano il maggiore costo a carico dei consumatori, sia complessivamente che per singola unità; Onde garantire la corretta applicazione dei criteri di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ABE emana orientamenti ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 18 marzo 2015. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 entro il 18 settembre 2015. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni supplementari riguardo ai dati sulla base dei quali hanno compilato gli elenchi in questione con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 2. 4.   Sulla base degli elenchi provvisori notificati ai sensi del paragrafo 3, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono la terminologia standardizzata dell’Unione per i servizi comuni almeno alla maggioranza degli Stati membri. La terminologia standardizzata dell’Unione include termini e definizioni comuni per i servizi comuni e viene resa disponibile nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Per ogni lingua ufficiale di uno Stato membro si utilizza un unico termine per ciascun servizio. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 settembre 2016. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.   Gli Stati membri integrano la terminologia standardizzata dell’Unione stabilita ai sensi del paragrafo 4 nell’elenco provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblicano il risultante elenco definitivo dei servizi più rappresentativi connessi a un conto di pagamento senza indugio e al più tardi entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 4. 6.   Ogni quattro anni, successivamente alla pubblicazione della lista definitiva di cui al paragrafo 5, gli Stati membri valutano e, se del caso, aggiornano l’elenco dei servizi più rappresentativi stabilito ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Essi notificano alla Commissione e all’ABE i risultati della loro valutazione e, se del caso, l’elenco aggiornato dei servizi più rappresentativi. L’ABE riesamina e, se del caso, aggiorna la terminologia standardizzata dell’Unione a norma della procedura di cui al paragrafo 4. In caso di aggiornamento della terminologia standardizzata dell’Unione, gli Stati membri aggiornano e pubblicano i loro elenchi definitivi di cui al paragrafo 5 e garantiscono che i prestatori di servizi di pagamento utilizzino i termini e le definizioni aggiornati.
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Elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale, e terminologia standardizzata (Art. 3 Direttiva (UE) 2014/92) — Testo vigente | Portale Normativo