Questo termine è definito da 10 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) che prestano servizi di trasferimento di fondi
Fonte: reg-2015-05-20-847 — art. 3 →le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all’articolo 32 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/110/CE che prestano servizi di trasferimento di fondi
Fonte: reg-2023-05-31-1113 — art. 3 →uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche
Fonte: dlgs-2010-01-27-11 — art. 1 →un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE
Fonte: dir-2014-07-23-92 — art. 2 →ogni persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento elencati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE o riconosciuta quale emittente di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE. Il prestatore di servizi di pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi
Fonte: reg-2015-04-29-751 — art. 2 →il prestatore di servizi di pagamento di cui all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366
Fonte: reg-2018-02-28-302 — art. 2 →un prestatore di servizi di pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366
Fonte: reg-2023-05-31-1114 — art. 3 →una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorità pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresì, i soggetti indicati all'articolo 114-sexiesdecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al de
Fonte: dlgs-2026-01-19-10 — art. a-102 →organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 26
Fonte: dir-2007-11-13-64 — art. 4 →un organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o una persona fisica o giuridica che beneficia di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 o 33
Fonte: dir-2015-11-25-2366 — art. 4 →