Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 feb 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1)   «servizi prestati tramite mezzi elettronici»: i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la loro prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione; 2)   «commissione interbancaria»: la commissione interbancaria di cui all', punto 10, del regolamento (UE) n. 2015/751; 3)   «strumento di pagamento basato su carta»: lo strumento di pagamento basato su carta di cui all', punto 20, del regolamento (UE) n. 2015/751; 4)   «marchio di pagamento»: il marchio di pagamento di cui all', punto 30, del regolamento (UE) n. 2015/751; 5)   «operazione di pagamento»: l'operazione di pagamento di cui all', punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366; 6)   «servizi di pagamento»: i servizi di pagamento di cui all', punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366; 7)   «prestatore di servizi di pagamento»: il prestatore di servizi di pagamento di cui all', punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366; 8)   «conto di pagamento»: il conto di pagamento di cui all', punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366; 9)   «strumento di pagamento»: lo strumento di pagamento di cui all', punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366; 10)   «addebito diretto»: l'addebito diretto di cui all', punto 23, della direttiva (UE) 2015/2366; 11)   «bonifico»: il bonifico di cui all', punto 24, della direttiva (UE) 2015/2366; 12)   «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; 13)   «cliente»: un consumatore che ha la cittadinanza o la propria residenza in uno Stato membro o un'impresa che ha il proprio luogo di stabilimento in uno Stato membro e che riceve un servizio o acquista un bene, o intende farlo, all'interno dell'Unione al fine esclusivo dell'uso finale; 14)   «condizioni generali di accesso»: tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita netti, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un professionista, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico dal professionista, o per conto di quest'ultimo, e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra il professionista e il cliente; 15)   «bene»: qualsiasi bene mobile materiale, ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque imposta dall'autorità giudiziaria; 16)   «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti Internet o parte di essi e applicazioni, tra cui le applicazioni mobili, gestito da un professionista, o per conto di quest'ultimo, che serve a fornire ai clienti l'accesso a beni o servizi del professionista, al fine di effettuare una transazione avente ad oggetto tali beni o servizi; 17)   «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata, di cui all'articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione; 18)   «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro dell'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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