Art. 3
Definizioni
In vigore dal 20 mag 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849;
2) «riciclaggio»: le attività di riciclaggio di cui all', paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849;
3) «ordinante»: il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;
4) «beneficiario»: il soggetto destinatario finale del trasferimento di fondi;
5) «prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all' della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell' della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) che prestano servizi di trasferimento di fondi;
6) «prestatore intermediario di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento, che non è il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario e che riceve ed effettua un trasferimento di fondi per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento;
7) «conto di pagamento»: un conto di pagamento ai sensi dell', punto 14), della direttiva 2007/64/CE;
8) «fondi»: fondi ai sensi dell', punto 15), della direttiva 2007/64/CE;
9) «trasferimento di fondi»: un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:
a)
bonifico, quale definito all', punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012;
b)
addebito diretto, quale definito all', punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;
c)
rimessa di denaro, quale definita all', punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;
d)
trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili;
10) «trasferimento raggruppato»: insieme di singoli trasferimenti di fondi che sono inviati in gruppo;
11) «codice unico di identificazione dell'operazione»: una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, che consenta la tracciabilità dell'operazione fino all'ordinante e al beneficiario;
12) «trasferimento di fondi da persona a persona»: operazione tra persone fisiche che agiscono, in qualità di consumatori, per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale.
Storico versioni
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