Art. 9

Valutazione e segnalazione

In vigore dal 20 mag 2015
Valutazione e segnalazione Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato all'Unità di informazione finanziaria (Financial Information Unit — FIU) istituita in conformità della direttiva (UE) 2015/849.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:847:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo