Art. 11

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

In vigore dal 20 mag 2015
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario 1.   Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci per accertare che i campi relativi ai dati informativi riguardanti l'ordinante e il beneficiario del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema. 2.   Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il controllo a posteriori o il controllo in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario: a) in caso di trasferimenti di fondi ove i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario siano stabiliti nell'Unione, i dati informativi di cui all'; b) in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all', paragrafi 1 e 2; c) in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all', paragrafi 1 e 2, in relazione a tale file di raggruppamento.
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