Art. 11
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario
In vigore dal 20 mag 2015
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario
1. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci per accertare che i campi relativi ai dati informativi riguardanti l'ordinante e il beneficiario del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.
2. Il prestatore intermediario di servizi di pagamento applica procedure efficaci, comprendenti, ove opportuno, il controllo a posteriori o il controllo in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario:
a)
in caso di trasferimenti di fondi ove i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del beneficiario siano stabiliti nell'Unione, i dati informativi di cui all';
b)
in caso di trasferimenti di fondi ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all', paragrafi 1 e 2;
c)
in caso di trasferimenti raggruppati, ove il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario sia stabilito fuori dell'Unione, i dati informativi di cui all', paragrafi 1 e 2, in relazione a tale file di raggruppamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:847:oj#art-11