Art. 4
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
In vigore dal 20 mag 2015
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
1. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all'ordinante:
a)
il nome dell'ordinante;
b)
il numero di conto di pagamento dell'ordinante; e
c)
l'indirizzo dell'ordinante, il numero del suo documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.
2. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario:
a)
il nome del beneficiario; e
b)
il numero di conto di pagamento dell'ordinante.
3. In deroga alla lettera b) del paragrafo 1 e alla lettera b) del paragrafo 2, qualora i trasferimenti non siano effettuati a partire da un conto di pagamento o in favore di un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che il trasferimento di fondi sia accompagnato da un codice unico di identificazione dell'operazione, invece che dal numero o dai numeri di conto di pagamento.
4. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica l'accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
5. Si considera che la verifica di cui al paragrafo 4 sia stata effettuata qualora:
a)
l'identità dell'ordinante sia stata verificata conformemente all' della direttiva (UE) 2015/849 e i dati informativi risultanti dalla verifica siano conservati conformemente all'articolo 40 di tale direttiva; o
b)
all'ordinante si applichi l', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.
6. Fatte salve le deroghe di cui agli , il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non esegue trasferimenti di fondi prima di aver assicurato il pieno rispetto del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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