Art. 14

Fornitura dei dati informativi

In vigore dal 20 mag 2015
Fornitura dei dati informativi I prestatori di servizi di pagamento rispondono esaurientemente e senza ritardo, anche attraverso un punto di contatto centrale in conformità dell'articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, qualora questi sia stato nominato, e nel rispetto degli obblighi procedurali previsti nel diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti, esclusivamente alle richieste di dati informativi previsti ai sensi del presente regolamento loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo di detto Stato membro.
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