Art. 15
Protezione dei dati personali
In vigore dal 20 mag 2015
Protezione dei dati personali
1. Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE, come recepita nel diritto nazionale. Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla Commissione o dalle AEV si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.
2. I dati personali devono essere trattati da prestatori di servizi di pagamento sulla base del presente regolamento unicamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e non devono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento a scopi commerciali è vietato.
3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai nuovi clienti le informazioni richieste a norma dell' della direttiva 95/46/CE prima di instaurare un rapporto d'affari o eseguire un'operazione occasionale. Tali informazioni includono, in particolare, una comunicazione generale sugli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento ai sensi del presente regolamento nel trattamento di dati personali ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. I prestatori di servizi di pagamento assicurano il rispetto della riservatezza dei dati trattati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:847:oj#art-15