Art. 13

Valutazione e segnalazione

In vigore dal 20 mag 2015
Valutazione e segnalazione Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza dei dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario quale elemento nel valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, sia sospetto e se debba essere segnalato alla FIU in conformità della direttiva (UE) 2015/849.
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Valutazione e segnalazione (Art. 13 Regolamento (UE) 2015/847) — Testo vigente | Portale Normativo