Art. 17

Sanzioni e misure amministrative

In vigore dal 20 mag 2015
Sanzioni e misure amministrative 1.   Fatto salvo il diritto di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni e le misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni e le misure amministrative previste devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e coerenti con quelle stabilite in conformità del capo VI, sezione 4 della direttiva (UE) 2015/849. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme sulle sanzioni o sulle misure amministrative per violazioni delle disposizioni del presente regolamento che sono soggette a sanzioni penali nel loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale. 2.   Gli Stati membri assicurano che, ove gli obblighi si applichino ai prestatori di servizi di pagamento, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere applicate — nel rispetto del diritto nazionale — sanzioni o misure ai membri dell'organo di gestione e a ogni altra persona fisica responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale. 3.   Entro il 26 giugno 2017 gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Essi notificano, senza ritardo, alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV ogni successiva modifica. 4.   In conformità dell'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e investigativi necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri di imporre sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all', commesse a loro beneficio da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su: a) il potere di rappresentanza della persona giuridica; b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 6.   Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di una delle violazioni di cui all' da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto. 7.   Le autorità competenti esercitano i loro poteri di imporre sanzioni e misure amministrative conformemente al presente regolamento in uno dei modi seguenti: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la propria responsabilità con delega a tali altre autorità; d) rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre misure e sanzioni e misure amministrative, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che tali sanzioni o misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.
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Sanzioni e misure amministrative (Art. 17 Regolamento (UE) 2015/847) — Testo vigente | Portale Normativo