Art. 18
Disposizioni specifiche
In vigore dal 20 mag 2015
Disposizioni specifiche
Gli Stati membri assicurano che le proprie sanzioni e misure amministrative comprendano quanto meno quelle di cui all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 nel caso delle seguenti violazioni del presente regolamento:
a)
omissione ripetuta o sistematica dei dati informativi richiesti sull'ordinante o il beneficiario da parte di un prestatore di servizi di pagamento, in violazione degli o 6;
b)
inadempienza ripetuta, sistematica o grave da parte di un prestatore di servizi di pagamento nella conservazione dei dati, in violazione dell';
c)
mancata attuazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione degli o 12;
d)
grave inosservanza degli o 12 da parte di un prestatore intermediario di servizi di pagamento.
Storico versioni
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