Art. 20
Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti
In vigore dal 20 mag 2015
Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti
1. Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, comprese quelle elencate all'articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
2. Relativamente alle sanzioni e alle misure amministrative imposte ai sensi del presente regolamento, si applica l'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/849.
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