Art. 21

Segnalazione delle violazioni

In vigore dal 20 mag 2015
Segnalazione delle violazioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni del presente regolamento. Detti meccanismi includono almeno quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. 2.   I prestatori di servizi di pagamento, in cooperazione con le autorità competenti, stabiliscono procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti, o i soggetti in una posizione comparabile, possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale sicuro, indipendente, specifico e anonimo, proporzionato alla natura e alla dimensione del prestatore di servizi di pagamento interessato.
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