Art. 23

Procedura di comitato

In vigore dal 20 mag 2015
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo («comitato»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:847:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo