Art. 23
Procedura di comitato
In vigore dal 20 mag 2015
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo («comitato»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:847:oj#art-23