Art. 5

Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione

In vigore dal 20 mag 2015
Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione 1.   In deroga all', paragrafi 1 e 2, qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella catena di pagamento siano stabiliti nell'Unione, i trasferimenti di fondi sono accompagnati almeno dal numero di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l', paragrafo 3, dal codice unico di identificazione dell'operazione, fatti salvi, se del caso, gli obblighi informativi di cui al regolamento (UE) n. 260/2012. 2.   In deroga al paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di dati informativi, mette a disposizione quanto segue: a) in caso di trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, qualora tali trasferimenti siano effettuati mediante un'unica operazione o con più operazioni che sembrino collegate, i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario conformemente all'; b) in caso di trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in questione, superino i 1 000 EUR, almeno: i) i nomi dell'ordinante e del beneficiario; e ii) i numeri di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l', paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell'operazione. 3.   In deroga all', paragrafo 4, in caso di trasferimenti di fondi di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all'ordinante, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante: a) abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; ovvero b) abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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