Art. 6

Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione

In vigore dal 20 mag 2015
Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione 1.   Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell'Unione, l', paragrafo 1, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, che tali dati siano stati verificati conformemente all', paragrafi 4 e 5, e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto di pagamento dell'ordinante o, qualora si applichi l', paragrafo 3, del codice unico di identificazione dell'operazione. 2.   In deroga all', paragrafo 1, e fatti salvi, se del caso, i dati informativi richiesti ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012, se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell'Unione, i trasferimenti di fondi non superiori a 1 000 EUR che non sembrano collegati ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, superino i 1 000 EUR, sono accompagnati almeno da: a) i nomi dell'ordinante e del beneficiario; e b) i numeri di conto di pagamento dell'ordinante e del beneficiario o, qualora si applichi l', paragrafo 3, il codice unico di identificazione dell'operazione. In deroga all', paragrafo 4, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante non è tenuto a verificare i dati informativi relativi all'ordinante di cui al presente paragrafo, a meno che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante: a) abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; ovvero b) abbia il ragionevole sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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Trasferimenti di fondi all'esterno dell'Unione (Art. 6 Regolamento (UE) 2015/847) — Testo vigente | Portale Normativo