Art. 22
Controllo
In vigore dal 20 mag 2015
Controllo
1. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti effettuino un controllo efficace e adottino le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento e per incoraggiare, attraverso meccanismi efficaci, la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.
2. Dopo che gli Stati membri hanno notificato le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV, ai sensi dell', paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione nel capo IV, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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