Art. 24

Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell'Unione

In vigore dal 20 mag 2015
Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell'Unione 1.   La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere, con un paese o territorio non rientrante nell'ambito di applicazione territoriale del TUE e del TFUE di cui all'articolo 355 TFUE («paese o territorio interessato»), accordi che contengano deroghe al presente regolamento allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all'interno di tale Stato membro. Tali accordi possono essere autorizzati soltanto ove siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) il paese o il territorio in questione è membro di un'unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con l'Unione, rappresentata da uno Stato membro; b) i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro; c) il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento. 2.   Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda. 3.   Quando la Commissione riceve una tale domanda, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione sono considerati provvisoriamente come effettuati all'interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione in conformità del presente articolo. 4.   Se, entro due mesi dalla ricezionedella domanda, la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda, prende contatto con lo Stato membro interessato e indica quali altre informazioni sono necessarie. 5.   Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la domanda, la Commissione ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette una copia della domanda agli altri Stati membri. 6.   Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione decide, in conformità dell', paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l'accordo oggetto della domanda. In ogni caso, la Commissione adotta la decisione di cui al primo comma entro 18 mesi dal ricevimento della domanda. 7.   Entro il 26 marzo 2017 gli Stati membri che sono stati autorizzati a concludere accordi con un paese o un territorio interessato ai sensi della decisione di esecuzione 2012/43/UE della Commissione (20), della decisione 2010/259/UE della Commissione (21), della decisione 2009/853/CE della Commissione (22) o della decisione 2008/982/CE della Commissione (23) forniscono alla Commissione e informazioni aggiornate necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c). Entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni la Commissione le esamina per assicurare che il paese o il territorio in questione imponga ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento. Se, all'esito di tale esame, conclude che la condizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), non è più soddisfatta, la Commissione abroga la pertinente decisione della Commissione o la decisione di esecuzione della Commissione.
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