Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 mag 2015
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell'Unione. 2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi elencati all', lettere da a) ad m) e o), della direttiva 2007/64/CE. 3.   Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili, purché le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) la carta, lo strumento o il dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il pagamento di beni o servizi; e b) il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti generati dalla transazione. Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di pagamento, lo strumento di moneta elettronica o il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona. 4.   Il presente regolamento non si applica ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di convertire i documenti cartacei in dati elettronici e che vi procedono a norma di un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento, né ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di fornire ai prestatori di servizi di pagamento sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi: a) che comportano il prelievo di contante da parte dell'ordinante dal proprio conto di pagamento; b) che trasferiscono fondi a un'autorità pubblica per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro; c) in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento operanti per proprio conto; d) che sono effettuati con la trasmissione delle immagini degli assegni, inclusi gli assegni troncati. 5.   Uno Stato membro può decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel proprio territorio sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, purché tutte le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto alla direttiva (UE) 2015/849; b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario, mediante un codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi; c) l'importo del trasferimento di fondi non superi 1 000 EUR.
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